NUOVA IMU


NUOVA IMU

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, eliminando la TASI e introducendo una nuova disciplina per l' IMU.
Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31/12/2019 salvo alcune novità. Rimangono pressochè immutati il presupposto d'imposta, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le esenzioni, le agevolazioni d'imposta  e i termini di versamento.

CHI DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

I possessori di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare, con la sola esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CALCOLO IMU

L'ufficio Tributi mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare per il 2022. Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un Portale cittadino: Accesso al servizio agenziaentrate.gov.it
 
La procedura di calcolo permette:
- di calcolare l'imposta dovuta per il 2022 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
- di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
- di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
- di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.
 
Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. È bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet.
 
 
Accesso al calcolo IMU
- con ANUTEL
- attraverso il Portale del Contribuente
- contattando o recandosi presso l’Ufficio Tributi
 
E-mail: ufficio.tributi@comune.montagnana.pd.it
Telefono: 0429-81247. int. 2-2
 
Orario apertura ufficio
Lunedì: 9.30 - 13.00
Giovedì: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00

CALCOLO DA ANUTEL

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F394

ALIQUOTE

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.

SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

ENTRO IL 16 GIUGNO - ACCONTO 
ENTRO IL 16 DICEMBRE - SALDO 
 
Esclusivamente tramite modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale. 
 
Per i codici tributo vedasi i seguenti siti: www.agenziaentrate.gov.it 

REGOLAMENTO NUOVA IMU

VADEMECUM E NOTA INFORMATIVA

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Le pertinenze  sono i fabbricati accatastati nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. 
Sul secondo box, quindi, si deve pagare l’IMU. L'IMU è dovuta invece sugli immobili accatastati in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso.
Per queste categorie è prevista l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale deliberata dal Comune di Montagnana. 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE
comma 741, lettera b - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (non anagrafico ma civilistico) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

RIDUZIONE DEL 50%

La Legge 160/19 (lett. c), comma 747, art. 1) precisa che l’abbattimento del 50% della base imponibile compete a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
 
USO GRATUITO-CONDIZIONI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
 
Il beneficio in questione, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
 
E' possibile beneficiare dell’agevolazione a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
il comodante non possieda altre abitazioni in Italia, ma unicamente quella oggetto di comodato (ad eccezione di quella in cui vi abita solamente se si trova nello stesso Comune di quella oggetto di comodato e purchè non appartenga alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, risieda e dimori abitualmente nell’immobile oggetto del comodato gratuito.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
 
CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO
Copia del contratto di comodato registrato deve essere trasmesso all'ufficio tributi.

  

RIDUZIONE PER INAGIBILITA'
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità può essere: accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario    (da allegare alla dichiarazione); una dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente  ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia.
 
RIDUZIONE PER AFFITTO A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili concessi in affitto a canone concordato, è prevista una riduzione del 25% dell'imposta. 
Una copia del contratto di affitto e relativa attestazione di rispondenza deve essere trasmessa all'ufficio tributi.
 

LA DICHIARAZIONE IMU (art. 1 comma 769 Legge 160/2019)

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, con possibilità di trasmissione, oltre che in forma cartacea, anche per via telematica.
La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino midifiche che incidono sull'imposta dovuta, ad eccezione per gli enti non commerciali, che dovranno presentare la dichiarazione ogni anno.
 
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
terreni considerati aree fabbricabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
in caso di separazione, l'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

 
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio.
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità.

  

In caso di omesso o insufficiente versamento IMU, si può procedere tramite ravvedimento al pagamento calcolando sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2021 il tasso legale è dello 0,01%. (D.M. 11/12/2020).
 
Quanto pagare?
Per il calcolo (comprensivo di interessi e sanzioni), si può utilizzare il  calcolatore on-line. Verrà stampato direttamente il modello F24 da portare in banca o in posta.

  

In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).
 
Restano esenti:

gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200-.