TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Oggetto e scopo del regolamento
Istituzione della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivodel tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di  cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Riscossione della TARI
Minimi riscuotibili
Sgravio o rimborso del tributo
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Efficacia del regolamento

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi. 
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).

     

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali

    

ART. 18 LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO
1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d’ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro il 30 giugno dell’anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. Qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle aliquote, la tariffa può essere ridotta nei seguenti casi:

Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all’anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell’utente e degli altri utilizzatori dell’immobili se presenti. Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota base rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota di produzione rispetto alla tariffa annua dovuta.
Utenti che dimorino fuori dall’abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell’anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l’utente deve dichiarare, all’atto della richiesta, l’indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l’abitazione per la quale si richiede la riduzione di tariffa corredata da attestazione rilasciata da terzi comprovante tale stato. Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l’esclusione dell’utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale. Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione della quota di base.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, devono essere inscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

      

ART. 24 RIMBORSI
1. Il rimborso della TARI dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell’utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Prima del rimborso il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell’utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
3. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
4. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all’interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

    

Il Comune sollecita il pagamento delle somme non versate a mezzo raccomandata AR o PEC, maggiorato delle spese di notifica, assegnando un termine per il saldo.
Successivamente al sollecito, nel caso di mancanza o insufficienza di versamenti, si procederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'art. 1, comma792 e seguenti della L. 160/2019. Tale avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per la successiva procedura di riscossione coattiva.

TARIFFE ANNO 2022

Vedasi documento allegato.